sabato 3 gennaio 2015

Sulla sentenza del TAR Lombardia ASPEM S.p.a.

Pubblichiamo quest'oggi il testo della sentenza del TAR Lombardia ASPEM S.p.a., scaricabile anche a questo link, ricorrente verso il Comune di Varese.


La sentenza riguarda il ricorso depositato il 27 dicembre 2013 da ASPEM S.p.a. contro il comune di Varese in merito  alla delibera di adesione al gestore unico provinciale (Alfa S.r.l.) e del proprio statuto. Non solo, ma il ricorso, crediamo, riguardi anche i 33 comuni che, con Varese, sono serviti da ASPEM S.p.a., ed in parte elencati nella delibera nr. 8 del 29 gennaio 2014 del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio d'Ambito.

Nello specifico della sentenza, l'interesse di ASPEM S.p.a. ad impugnare tutti gli atti amministrativi in essa citati, pare legittimato da ragioni di natura organizzativa (cessazione anticipata dell'affidamento del servizio, conferimento del ramo idrico in Alfa S.r.l.), e concorrenziale (nuovo affidamento contrastante secondo quanto sostenuto "con il principio essenziale della concorrenza"). In sede di pubblica udienza, le opposizioni, hanno sottolineato l'obbligatorietà ad aderire al gestore unico provinciale citando la Legge Regionale nr. 26 del 2003 (all'art. 49), e il Testo Unico Ambientale (art. 147 modificato recentemente dall'art. 7 dello Sblocca Italia), ma questa tesi sembra essere smontata in fase dibattimentale, sostenendo che il parere vincolante degli Enti locali, possa contenere delle determinazioni anche difformi rispetto a quelle formulate dall'Ufficio d'Ambito. Si sostiene, in parole povere, che in fase di conferenza dei Comuni, gli Enti locali debbano seguire quanto proposto dall'Ufficio d'Ambito ma in sede deliberativa (consiglio comunale) le decisioni possano anche differenziarsi rispetto a quanto stabilito dall'Ufficio d'Ambito......

Crediamo che questa sia una prima importante sottolineatura sulle procedure, dettate dall'Ufficio d'Ambito, che hanno portato all'adesione ad Alfa S.r.l. da una parte numerosa dei 109 comuni varesini che ad oggi risultano aver aderito, come Varese, alla nuova società, prima del Piano d'Ambito, votando all'interno del proprio consiglio comunale la delibera "tipo" scritta ad hoc da parte dell'Ufficio d'Ambito.

Scarica il verbale della conferenza dei Sindaci del 27 Giugno 2013
Scarica la lettera ai comuni del Presidente della Conferenza dei Sindaci
Scarica la lettera accompagnatoria alla delibera tipo e allo statuto di ALfa S.r.l.
Scarica lo schema delibera per consigli comunali
Scarica lo statuto definitivo per comuni

La seconda parte della sentenza, evidenzia ancor maggiormente il vizio di procedura che ha provato a portare a costituire il gestore unico provinciale. Varese, secondo la sentenza, ha aderito al gestore unico senza un Piano d'Ambito sul quale basare la propria adesione. Come Varese, ci sono altri comuni che hanno deliberato nello stesso modo e con le stesse tempistiche, ovvero prima dell'adozione definitiva del Piano d'Ambito, nella sua completezza, avuta solo il 15 aprile 2014.

Il TAR scrive chiaramente che ".....Varese, deve rideterminarsi in merito alla scelta della forma gestionale del servizio idrico, prendendo a presupposto gli elementi che emergono dal Piano d'Ambito, in precedenza ignorati del tutto o parzialmente". Ovvero Varese vistasi annullare la propria delibera di adesione ad Alfa S.r.l., deve votare nuovamente in sede di consiglio comunale, una nuova delibera scritta alla luce dell'adozione del Piano d'Ambito.


La sentenza difende principalmente gli interessi economici di una S.p.a.. Giusta o sbagliata che sia, la sentenza ovviamente andrà rispettata. Che questa sentenza sia però il risultato di una evidente impreparazione sul tema in qualsiasi sede dibattimentale e/o deliberativa è un dato di fatto. Ogni irregolarità rilevata da essa riporta ad atti amministrativi (Legge Regionale, Testo Unico Ambientale, Testo Unico Enti Locali) che ormai, crediamo (o credevamo), debbano essere conosciuti più che approfonditamente da parte di tutti gli attori chiamati in causa, in primis da parte degli Enti locali. Evidentemente non è così!

Se anche altri comuni, come Varese, hanno aderito anticipatamente alla data del 15 aprile 2014, indipendentemente, chiamati in causa o meno, da questa sentenza, non credono che comunque possano essere oggetto di  altre controversie giudiziarie per gli stessi motivi sollevati dalla sentenza di cui sopra?

Un merito però secondo noi la sentenza ce l'ha sicuramente, anzi due:

1) con le motivazioni adottate perché gli Enti locali possano in fase deliberativa decidere diversamente da quanto proposto dall'Ufficio d'Ambito, la sentenza potrebbe creare un precedente, che se adottato da altre Amministrazioni che non hanno ancora aderito ad Alfa S.r.l., potrebbero consentire loro di non aderire al gestore unico, proseguendo con gli attuali gestori, bocciando la delibera "tipo" nei prossimi consigli comunali;

2) la sentenza dovrebbe far riflette gli attuali Amministratori locali che con le proprie motivazioni essa potrebbe inficiare ogni proposta da parte dell'Ufficio d'Ambito e quindi portare alle Amministrazioni al ragionamento se proseguire o meno sulla strada del gestore unico provinciale e non, di contro, cercare di proseguire la gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio (o limitrofi) cercando di, anche al livello organizzativo di Ambito territoriale provinciale, sollevare la questione in sede di:

- rispettivi consigli comunali;
- ANCI regionale;
- Regione Lombardia

PERCHE' IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VENGA GESTITO SU BACINI IDROGRAFICI (O SOTTOBACINI IDROGRAFICI) DI COMPETENZA DEL TERRITORIO AMMINISTRATO DA OGNI SINGOLO COMUNE (O CONSORZIO DI COMUNI) POTENDO RIMETTERE ANCHE IN DISCUSSIONE LA FORMA GESTIONALE FIN QUI ADOTTATA, PER MANTENERE TALE SERVIZIO IL PIU' POSSIBILE VICINO (E QUINDI CONTROLLABILE) AL TERRITORIO STESSO E AI PROPRI CITTADINI VISTO E CONSIDERATO CHE LA SENTENZA ENUNCIA CHIARAMENTE CHE:

"...determina l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Varese n. 55 del 28 Novembre 2013 e degli atti presupposti tra i quali, in particolare, quelli che hanno individuato la forma di gestione del servizio idrico integrato nella Provincia di Varese e disposto la cessazione anticipata delle gestioni attualmente in essere, compresa quella in caso alla società ricorrente."

TALE FORMA GESTIONALE, LO RIPETIAMO ANCORA UNA VOLTA, NON PUO' CHE ESSERE QUELLA DELL'AZIENDA SPECIALE (O AZIENDA SPECIALE CONSORTILE) REGOLAMENTATA DALL'ART. 114 DEL D.lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000.

Vi terremo ancora aggiornati sull'evolversi della situazione.
Ricordiamo che la discussione sulla sospensiva richiesta da ASPEM S.p.a. nei confronti di ogni atto pubblico dai soggetti interessati dal ricorso è fissata per la data del 15 gennaio 2015.

A presto.





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